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Tutela del segnalante interno ed esterno (Whistleblower)

Riferimenti normativi
Art. 54-bis, D.Lgs. 165/2001
Piano Nazionale Anticorruzione
Contenuto dell'obbligo

Regolamento

Casella per il segnalante

SEGNALAZIONE DI ILLECITO – WHISTLEBLOWER

(ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione)

 

Chi è testimone di irregolarità, violazioni in materia di corruzione, frodi e abusi, atti a ledere i diritti individuali e delle collettività può agire, svolgendo così un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, compilando il "Modello per le segnalazioni di condotte illecite".

Non possono essere prese in considerazione segnalazioni orali.

 

Le segnalazioni devono essere presentate secondo la seguente modalità:

 

- link per l'invio di comunicazioni -  apspcasamia.whistleblowing.it.

Link al dettaglio Tipologia
Informativa al trattamento dati File
Informativa Documento
Procedura tutela segnalazioni File
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Pubblicato il: Giovedì, 28 Giugno 2018 - Ultima modifica: Martedì, 18 Febbraio 2020
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