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Accesso civico "semplice"

Riferimenti normativi
Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013
Art. 2, c. 9-bis, L. 241/1990
Contenuto dell'obbligo

Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria:

nome del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

L'accesso civico "semplice" è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

 

La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, non deve essere motivata e va presentata al responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa.

 

La richiesta può essere presentata al responsabile della trasparenza - dott. Renzo Galvagni - nei seguenti modi:

 

-  tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: casamiaapsp@pec.casamiariva.it

 

-  tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della Trasparenza del Casa Mia A.P.S.P. viale Trento 26 a Riva del Garda.

 

- con consegna diretta presso l’ufficio del Casa Mia A.P.S.P. viale Trento 26 a Riva del Garda 38066 (TN)

 

utilizzando il modulo richiesta accesso civico semplice

 

Entro 30 giorni l'amministrazione pubblica il documento, l’informazione o il dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente.

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Pubblicato il: Giovedì, 28 Giugno 2018 - Ultima modifica: Martedì, 18 Febbraio 2020
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